All’inizio del 2027 il Regolamento UE/2023/1230 per la marcatura CE delle macchine sostituirà la direttiva 2006/42/CE. Nello scorso numero di Converting magazine ne abbiamo definito ambito di competenza, obiettivi e definizioni di base; ora parliamo dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e della relativa documentazione.
RES, requisiti obbligatori nella UE
I Requisiti Essenziali di Sicurezza, in queste righe menzionati con l’acronimo RES, riguardano tutti i prodotti che devono essere assoggettati al regolamento UE/2023/1230 e vengono riportati nell’allegato III (terzo). Questi requisiti sono da applicare sia alle macchine e prodotti correlati (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) sia alle quasi-macchine. L’allegato III (terzo) costituisce la parte più corposa del documento e fornisce indicazioni precise su ogni RES, ricordando che la mancanza del rispetto anche di uno solo di questi requisiti non permette di mettere a disposizione del mercato, e quindi mettere in servizio, il prodotto (macchine e prodotti correlati e quasi-macchine) in tutta la UE.
Il regolamento specifica che i RES devono riferirsi tanto all’uso proprio del prodotto quanto all’uso improprio prevedibile, chiedendo al fabbricante un’analisi approfondita in merito alla salute e alla sicurezza del prodotto in questione per rispettare nel dettaglio quanto richiesto.
Il punto centrale di questa disposizione è chiaro e inequivocabile: la salute e la sicurezza che una macchina deve garantire riguarda tutti coloro che entrano nella sua sfera, uomini (operatori, manutentori, addetti al montaggio e smontaggio della macchina/prodotto correlato/quasi macchina) nonché eventuali animali. Ma non solo: i RES mirano a garantire anche la “salute” del bene stesso (cioè la sua corretta costruzione e funzionamento), degli altri beni con cui interagisce nonché dell’ambiente.
In più punti il regolamento richiede che, là dove siano presenti, si applichino le norme armonizzate, pubblicate e aggiornate periodicamente su GUCE (Gazzetta ufficiale dell’unione europea – EUR-Lex [https://eur-lex.europa.eu]). Inoltre, sempre nel regolamento sono stati inseriti articoli specifici per definire quali sono gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori). Per tutti, due punti fondamentali: conservare la documentazione per 10 anni dopo la messa in servizio del prodotto, e mettere a disposizione delle autorità la documentazione oltre all’obbligo di collaborare con le suddette autorità.
Marcatura CE delle macchine: la gestione del software e la dichiarazione di conformità
Una delle innovazioni introdotte dal regolamento è la gestione del software, di cui il fabbricante deve rendere disponibile sia il codice sorgente sia la logica di programmazione. La documentazione inerente il software deve essere messa a disposizione delle autorità, a fronte di una motivata e documentata richiesta. I fabbricanti devono garantire che il prodotto sia stato progettato e fabbricato nel rispetto dei RES trattati nell’allegato III (terzo). Devono dunque aver completato il fascicolo tecnico e le procedure di valutazione. La garanzia che ciò sia avvenuto è data dalla compilazione della Dichiarazione UE di conformità (o di incorporazione per le quasi-macchine) e dall’applicazione della marcatura CE ossia la targhetta con il logo CE su cui devono essere riportati, riferiti al fabbricante, almeno:
• nome,
• denominazione commerciale registrata o logo,
• indirizzo postale,
• sito internet,
• indirizzo di posta elettronica, oltre a, riferito al prodotto:
– designazione del modello,
– serie o tipo,
– anno di fabbricazione,
– numero di serie (o di lotto),
– altre indicazioni che definiscano univocamente il prodotto.
Marcatura CE delle macchine: istruzioni obbligatorie, pubblicate e comprensibili
Il prodotto (macchina o prodotto correlato) deve essere accompagnato dalla documentazione per il suo utilizzo, come richiesto dall’allegato III (terzo).
La documentazione può essere sia cartacea che digitale. Se le istruzioni e informazioni vengono fornite in formato digitale, il fabbricante deve fornire indicazioni su come accedervi. Devono inoltre essere consultabili, scaricabili su dispositivi dell’utilizzatore, stampabili dall’utilizzatore e devono contenere anche informazioni e istruzioni relative al software. Nel caso in cui il fabbricante decida di fornire il formato digitale e l’utilizzatore richieda la documentazione in formato cartaceo, il fabbricante è obbligato a fornirla in forma gratuita entro un mese dalla messa in servizio del prodotto.
In ogni caso, il fabbricante deve garantire che la documentazione rimanga in linea sul proprio sito internet per almeno 10 anni dalla messa in servizio del prodotto. Che siano analogiche o digitali, le informazioni e le istruzioni devono essere redatte nella lingua dello Stato membro nel quale è installato il prodotto, e devono essere facilmente comprensibili (il regolamento dice testualmente “chiare, comprensibili, leggibili”).
Che fare in caso di non conformità
Il regolamento indica al fabbricante anche come operare nel caso in cui si accorga che il suo prodotto non risponde a tutti i RES e quindi è non conforme.
Le principali attività sono: informare le autorità competenti, indicare dettagliatamente quali sono i rischi, spiegare come risolverli e indicare se il prodotto deve essere sottoposto solo ad azioni correttive oppure se deve essere ritirato o richiamato.