L’inadempienza alla norma che sta per entrare in vigore vede come potenziali corresponsabili (e sanzionabili) in solido il brand owner e il produttore dell’imballo. Ecco perché è necessario chiarire i rapporti fra le parti e disporre di una documentazione contrattuale adeguata.

di Marco Rotondo.    

Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo dell’etichettatura ambientale. Come spesso accade in Italia molti si sono già messi in regola, altri temporeggiano sperando che venga nuovamente rimandata la scadenza, altri ancora attendono di capirci qualcosa di più e stanno a vedere cosa fa la concorrenza. Io mi rivolgo principalmente a quelli che hanno già applicato ai loro imballaggi le indicazioni di smaltimento o si apprestano a farlo. C’è infatti un aspetto della norma, e soprattutto della sua applicazione in Italia, che vale la pena di prendere in considerazione.

La responsabilità è solidale

Per farlo partirei da un estratto dell’Articolo 219, comma 2, Dlgs. 152/2006:

«Al fine di favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio».

Questa frase apparentemente sibillina significa che il produttore dell’imballaggio e l’utilizzatore (ad esempio una cartotecnica e il suo cliente) sono entrambi tenuti di fronte alla legge al rispetto delle norme sulla etichettatura degli imballaggi e quindi possono essere chiamati a rispondere, anche in solido, di eventuali errori o omissioni.

Chi fa cosa

La logica che sta dietro questa decisione è legata al fatto che:

  • il produttore deve fornire all’utilizzatore tutte le INFORMAZIONI TECNICHE (ad esempio qual è la materia prima di cui è composto l’imballo, se la percentuale della materia prima principale è superiore o inferiore al 50% del peso totale dell’imballo eccetera) che dovranno essere utilizzate per creare una etichetta ambientale corretta;
  • l’utilizzatore, proprietario del brand e, generalmente artefice dell’aspetto grafico dell’imballo, è responsabile sia dell’UTILIZZO dell’imballo secondo le informazioni tecniche (ad esempio considerando se il medesimo debba essere contenuto o contenga un ulteriore imballo), sia del MODO in cui queste informazioni vengono veicolate (ad esempio considerando modalità che escludano pratiche di mero green washing).

Questo significa che i due attori della gestione della etichettata ambientale sono responsabili non solo del proprio operato ma anche del risultato finale che ne deriva. In altre parole, entrambi sono interessati ad avere una etichetta ambientale basata su informazioni corrette e che rispetti i criteri di chiarezza e leggibilità imposti dalla norma.

Il problema e la soluzione

Difatti, in questo scenario intervengono sanzioni: per esempio, per chi immette nel mercato interno imballaggi privi di requisiti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 5.200,00 fino a €. 40.000,00. Ecco perché il legislatore si raccomanda che tutto questo processo venga condiviso tra produttore e utilizzatore tramite “opportuni accordi commerciali”. Quali siano questi accordi non è per ora dato sapere visto che la forma e la sostanza di tali accordi vengono lasciate ai contraenti. Come esperto in etichettatura ambientale mi sono quindi posto la questione di quali sono gli aspetti contrattuali che vanno approfonditi e ho chiesto all’avvocato Emilio Galbiati dello studio Galbiati Girardi Scorza di Milano di assistermi sia nella analisi della norma sia nella creazione della documentazione legale che va costruita attorno ad ogni etichetta ambientale che viene creata con il concorso di un produttore e un utilizzatore.

I punti delicati a cui fare attenzione

Ecco alcuni spunti sui quali stiamo lavorando partendo dalla domanda-base “Quale deve essere lo scopo dell’accordo commerciale di cui parla la norma?”. La documentazione contrattuale deve essere finalizzata a definire i termini dei rapporti commerciali, al fine di prevenire ed evitare contenzioso tra le parti in ordine alle rispettive responsabilità, garantendo ad entrambe sicurezza e tutela (e risparmio di costi futuri) in caso di contestazioni e nelle reciproche relazioni. Abbiamo quindi analizzato alcuni possibili scenari che vanno dal più semplice al più complesso.

  • Un esempio di scenario semplice è quello di un piccolo produttore di imballaggi che si occupa anche della vestizione grafica dello stesso.

In questo caso ci siamo chiesti: come lasciare traccia del processo di creazione dell’etichetta, e dell’avvenuta condivisione con il cliente di questa operazione?

  • Uno scenario più complesso è invece rappresentato da un produttore di imballaggio (ad esempio una cartotecnica) che riporta sull’astuccio le informazioni relative a un flacone in materiale plastico contenuto nell’astuccio.

Per la legge è responsabile di TUTTE le informazioni riportare sull’imballo da lui prodotto. Come può dunque tutelarsi riguardo alle informazioni che ha ricevuto da terzi (in questo caso relative al flacone)?

Per saperne di più

È chiaro a tutti che non sono questioni da poco ma, purtroppo, il fatto che ad oggi nessuno abbia ancora ricevuto sanzioni pare incoraggi a trascurare questi aspetti, lasciando che assumano tutta la loro rilevanza nel momento in cui entrerà in vigore la norma.

Se vuoi più informazioni del lavoro che sto svolgendo ti invito a seguire il mio sito (www.angolorotondo.it) e il mio profilo Linkedin su cui pubblicherò dei post sull’argomento.

 

Marco Rotondo
Esperto in etichettatura ambientale
Consulenza e vendita packaging e POP