l Decreto “Milleproroghe 2021” apporta importanti novità anche sul tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, prevedendo la sospensione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune).
La norma era stata introdotta dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2020 (per la precisione, all’art. 3 comma 3, lettera c), lasciando spazio a molti dubbi interpretativi a cui CONAI, in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, aveva cercato di rispondere promuovendo un tavolo di lavoro con la partecipazione di UNI, Confindustria e Federdistribuzione. Scopo, arrivare a una lettura condivisa e di filiera dei nuovi obblighi, elaborata all’interno delle Linee Guida per l’Etichettatura ambientale, pubblicate lo scorso 16 dicembre, a seguito di una consultazione pubblica molto partecipata dall’intero settore industriale.
In particolare, dalla disamina del testo di legge, emerge come i contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguano a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio. Infatti:
- se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti per obbligo riguardano:
- la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, e
- le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).
- se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulle raccolta.
L’entrata in vigore dell’obbligo aveva generato da più parti preoccupazione per i tempi di adeguamento, portando Confindustria e molte altre Associazioni a proporre con urgenza un regime transitorio di diciotto mesi. Invece, il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”. Al suo interno (articolo 15, comma 6) di prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, della necessità di etichettare gli imballaggi “secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. Non è stato invece sospeso l’obbligo per i produttori “di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.
Pertanto, le aziende avranno un anno di tempo per adeguare le proprie linee produttive alla presenza, sull’imballaggio, di indicazioni a supporto del consumatore finale per una corretta raccolta differenziata. I produttori di imballaggi dovranno fin d’ora apporre la codifica alfanumerica che identifica il materiale.